Normativa per gli esercizi commerciali per l'apposizione di tende da sole

Questo è il testo copiato dal documento depositato presso la X circoscrizione di Roma, e dovrebbe essere uguale per tutte le altre, relativo alle norme da seguire per l’apposizione della tenda da sole.

Potrà autorizzarsi l’applicazione di tende nei sesti delle porte e delle vetrine degli esercizi purché queste aggettino sui spazi destanti al marciapiede e non sporgano mt. 2,50 dalla linea basamentale degli edifici.

Detta sporgenza dovrà essere ridotta qualora il marciapiede abbia una sezione minore di mt. 3,00, in modo che l’aggetto sia contenuto a cm. 50 dal ciglio del marciapiede verso l’interno.

Il bordo inferiore delle tende, delle eventuali appendici, guarnizioni di frangia e simili, ed il loro meccanismo, non potranno essere poste ad altezze inferiori a mt. 2,20 dal piano del marciapiede.

Le tende dovranno essere in tela, retrattibili e la coloritura dovrà avere la stessa tonalità della facciata dell’edificio.

Sulle tende potrà essere richiesta contemporaneamente l’autorizzazione alla applicazione di messaggi pubblicitari, riferiti all’attività dell’esercizio; se non superiori al 25% della superficie delle tende, potranno anche successivamente essere inseriti o sostituiti mediante dichiarazione di pubblicità con allegata copia del bozzetto e pagamento della relativa imposta.

Qualora il punto d’installazione della tenda non presenti cortina, marmo, bugnato, mosaico o altri movimenti artistici ma semplicemente intonacato o prodotti similari, le tende potranno essere installate, ferme restando le pertinenze dell’esercizio, anche al di sopra dei sesti delle porte e delle vetrine e con una maggiore larghezza, oltre quella dei sesti, non superiore a cm. 30 per ciascuno dei due confini degli anzidetti sesti; inoltre, nel caso di pubblici esercizi (bar – trattorie), qualora il marciapiede lo consenta, potranno essere consentite anche tende uniche o più tende contigue a copertura di più numeri civici e anche con maggiore aggetto, da utilizzare esclusivamente nel periodo in cui è stata autorizzata l’occupazione del suolo pubblico con tavoli ed altro.